Lo Statuto della Sezione di Forlì


Art. 1 La Sezione A.R.I. di Forlì, costituita in base alle disposizioni dello Satuto Sociale, ha lo scopo di cooperare con la sede centrale per il maggior sviluppo dell'Associazione e per il migliore conseguimento degli scopi di cui all'Art. 3 dello Statuto A.R.I.

Art. 2 Fanno parte della Sezione i soci A.R.I. in regola con il versamento della quota sociale.

Art. 3 I soci possono essere:

in conformità con lo Statuto A.R.I.

Art. 4 I soci hanno diritto:

  1. a prendere parte alle votazioni, sia in assemblea che per referendum;

  2. a ricevere le pubblicazioni della Sezione;

  3. a servirsi della biblioteca secono le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo della Sezione;

  4. al servizio QSL;

  5. ad utilizzare il materiale radioelettrico di proprietà della Sezione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;

  6. a prendere parte alle attività della Sezione Per i soci juniores ed onorari, vale quanto stabilito dagli Artt. 7 e 8 dello Statuto A.R.I.

Art. 5 La qualità di socio A.R.I. si perde per recesso o per esclusione (Art. 12 Statuto A.R.I.)

Art. 6 Il patrimonio della Sezione è costituito da qualsiasi bene esistente alla data del presente atto, risultante da inventario ed ogni altro eventuale d'acquisirsi in prosieguo di tempo.

Art. 7 Sono organi della Sezione:

Art. 8 Le Assemblee Generali sono Ordinarie e Straordinarie. Dell'Assemblea Generale fanno parte di diritto tutti i soci in possesso del diritto di voto. Vi possono partecipare senza diritto di voto tutti quelli previsti dall'Art. 3

Art. 9 Si intende come periodo annuale di gestione il periodo compreso tra il mese di maggio di un anno ed il mese di maggio dell'anno successivo. L'Assemblea Ordinaria di inizio gestione deve essere convocata entro il 30 giugno, mentre l'Assemblea di fine gestione deve essere convocata entro il 31 marzo dell'anno seguente. L'Assemblea Straordinaria srà convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo od i Sindaci lo riterranno opportuno, oppure quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno un decimo degli iscritti aventi diritto di voto. L'elenco ufficiale aggiornato dei soci iscritti è esposto nei locali della Sezione a disposizione dei soci stessi e delle autorità preposte per dovere di ufficio.

Art. 10 Il luogo, la data e l'ora della convocazione dell'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria, saranno comunicati a cura della Segreteria su incarico del Presidente, assieme all'Ordine del Giorno, con preavviso di almeno 15 giorni.

Art. 11 Alla prima Assemblea Generale dei soci ordinaria del periodo annuale di gestione, dovrà essere sottoposto almeno quanto segue:

All'Assemblea Generale Ordinaria di fine gestione dovrà essere sottoposto almeno quanto segue:

Art. 12 Il Consiglio di Sezione è composto di 8 membri effettivi con diritto di voto, oltre ai Sindaci con diritto di parola. Ogni consigliere dura in carica due anni e può venire riconfermato alla scadenza del proprio incarico. Le elezioni avvengono presso al sede sociale, in almeno 3 giorni di cui uno festivo, su liste formate in base alle candidature presentate dai soci, ovvero per libera scelta tra i Soci aventi diritto. L'elezione del Presidente, del Vice Presidente, Segretario (con funzioni di cassiere), Vice Segretario, spetta al Cosiglio eletto tenendo conto del "quorum" preferenziale conseguito da ciascun candidato e dovrà avvenire non oltre il decimo giorno della proclamazione dei risultati delle elezioni.

Art. 13 Le elezioni saranno indette a cura dei Sindaci entro la fine di marzo di ogni periodo biennale di gestione e si svolgeranno di norma negli ultimi 15 giorni di parile. Le eventuali candidature dovranno essere presentate per iscritto, dai soci aventi diritto, almeno 15 giorni prima delle elezioni. Il candidato può presentare la propria candidatura accompagnandola con una bozza programmatica di gestione. Il Segretario ed il Vice Segretario sono scelti dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri possibilmente con esperienza specifica o che abbiano già ricoperto cariche del genere nell'A.R.I. o in altre associazioni. Compiti del Segretario e del Vice Segretario sono:

  1. spetta al primo, con la collaborazione del secondo, redigere e controfirmare i verbali delle sedute consigliari, nonché rendere esecutive le relative delibere;

  2. opporsi ad ogni deliberato che sia in contrasto con le leggi di cui al presente capo, alle leggi dello stato, allo Statuto dell'A.R.I. ed a ogni altra norma emanata o da emanarsi avente carattere d'osservanza preminente;

  3. è autorizzato, qualora il Consiglio lo decida, ad assolvere anche la qualifica di cassiere con l'obbligo della tenuta dell'incarto contabile;

  4. assistere, consigliare, collaborare a risolvere eventuali problemi connessi alle esigenze burocratiche del radiantismo, ed è a disposizione di ogni socio che a lui si rivolge per chiarimenti od altro connesso con quanto sopra. In ogni caso, tuttavia, gli è fatto divieto di ingerirsi in compiti specifici di attribuzione propria dei Manager, del Sindaco, degli aventi incarichi speciali, ecc. ecc;

  5. in caso di impedimento transitorio del Segretario, il Vice Segretario ne assume tutte le responsabilità per il periodo della sua assenza. È facoltà del Segretario demandare al Vice parte dei compiti a lui affidati, come ad esempio la mansione di tesoriere, per cui in tal caso le responsabilità si intendono reciproche. Dell'operato del Segratario e del Vice ne risponde il Presidente in solido con il Consiglio Direttivo nei confronti dell'Assemblea Generale dei soci. La destituzione del Segretario o del Vice può avvenire in qualsiasi momento senza preavviso per gravi e provati motivi di inadempienza.

Qualora la gravità dei motivi sia tale da rendere pregiudizievole la vita stessa dell'Associazione, il Consiglio, tramite il Presidente, ne informa il Sindaco che provvede a convocare l'Assemblea Generale Straordinaria alla quale spetta decidere ogni provvedimento sul caso, sentito il rapporto dei relatori.

Art. 14 Il Consiglio cura che i Manager attuino i programmi concordati. In caso di inadempienza provvederà alla loro sostituzione. L'elenco dei manager è indicativamente il seguente:

  1. Manager HF, DX, SWL;

  2. Manager VHF, UHF, Satelliti;

  3. Manager RTTY, Packet, Computer;

  4. Manager QSL, Award;

  5. Manager assistenza tecnica soci, TVI, BCI;

  6. Manager attività sociali (gite, istruzione, pranzi, cacce antenne, ecc.);

  7. Manager attività formative (scuola, comportamento radio, ecc.).

Altri manager con compiti specifici potranno essere nominati dal Consiglio Direttivo e/o su richiesta dell'Assemblea. I vari Manager si avvarranno dell'opera di collaboratori, al fine di poter svolgere i compiti a loro assegnati, scegliendoli tra i soci ritenuti maggiormente idonei. Compileranno un elenco degli stessi e lo renderanno pubblico.

Art. 15 Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che non siano di esclusiva competenza dell'Assemblea. In particolare spestta al Consiglio decidere sulla ammissione degli aspiranti soci A.R.I., secondo quanto stabilito dallo Statuto A.R.I.

Art. 16 In caso di dimissioni o assenza ingiustificata, ripetuta tre volte consecutive o per motivi che hanno portato il Consigliere alla perdita dei diritti radiantistici o per la radiazione di associato all'A.R.I., sia in forma temporanea che definitiva, e per ogni altro motivo in contrasto o comunque incompatibile con l'incarico attribuitogli dall'Assemblea Generale dei soci, il Consigliere decade e la successione spetta di diritto al socio che ha ottenuto voti preferenziali immediatamente seguenti sulla scorta dei risultati rilevati nell'ultima votazione assemleare. Tale norma si applica a tutto il Consiglio Direttivo nella consistenza stabilita dei suoi membri, ciò per non determinare vuoti di potere nel corso della gestione. La decadenza della qualifica di Consigliere è demandata al Consiglio Direttivo che decide a maggioranza su rapporto dettagliato dei Sindaci ai quali è fatto specifico obbligo di stilarlo ed inoltrarlo al Consiglio stesso, unitamente alla documentazione, ed ogni altro che possa costituire elemento probante. E' fatto altresì obbligo ai Sindaci assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi almeno ogni 45 (quarantacinque) giorni. Le convocazioni verranno fatte con preavviso di almeno 7 (sette) giorni con la comunicazine dell'ordine del giorno affissa in bacheca.

Art. 17 Le deliberaziooni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione. Sono valide le riunioni a cui partecipano almeno 5 (cinque) Consiglieri ed 1 Sindaco. Ogni riunione dovrà essere presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente. I managers ed eventuali altri soci interessati possono, su invito ed eventualmente su richiesta degli stessi, partecipare come uditori alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 18 Ogni delibera del Consiglio con l'indicazione della data in cui è stata adottata e dei voti favorevoli riportati, sarà scritta a cura del Segretario in apposito libro, con i fogli numerati e siglati dai Sindaci. Copia della stessa verrà esposta nei locali di Sezione per un periodo non inferiore ai 30 giorni.

Art. 19 Oltre al libro di cui sopra dovranno essere tenuti:

Art. 20 Ai Sindaci è affidato il controllo generale dell'amministrazione della Sezione. In particolare essi controllano l'organizzazione delle votazioni e lo scrutionio dei voti, per il quale debbono farsi affiancare da due soci scrutatori.

Art. 21 Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso spese per incarichi speciali. L'importo massimo rimborsabile dovrà essere stabilito all'atto del conferimento dell'incarico stesso. Per regolarità amministrativa ogni rimborso spese dovrà essere suffragato da relativa quietanza nella quale sono chiaramente indicati il motivo e la data di autorizzazione consigliare siglata dai Sindaci e dal Cassiere, oltre che sottoscritta dall'interessato.

Art. 22 Eventuali manifestazioni ricreative come: pranzi sociali, feste danzanti, viagi per visite a mostre, rassegne, raduni, ecc. in alcun caso possono essere finanziate, anche parzialmente, con i fondi sociali. Gli oneri relativi si intendono ripartiti equamente tra gli aderenti, mentre è fatto obblogo ai promotori di conseguire la maggiore economia possibile. Eccezione a questo punto può avvenire per decisione unanime del Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

  1. Onoranze di rappresentanza ai soci defunti.

  2. Assistenza economica relativa a controversie, onerosità contributiva a qualsiasi titolo connessa al radiantismo, ecc. per quei soci che dimostrano di non poter proseguire nelle attività per indisponibiltà economica. Tale assistenza non può essere applicata alle apparecchiature di qualsiasi genere.

  3. Istituzione, sentito il consenso dell'A.R.I. di "contest" e relative premiazioni, ivi compreso diplomi speciali o simili, tenendo conto tuttavia delle quote risarcibili dagli interessati a titolo di "rimborso spese".

  4. Spese di rappresentanza presso determinati convegni di categoria. Art. 24 La totalità dei soci aventi diritto al voto potrà essere chiamata ad esprimere tramite referendum, qualora il caso lo richieda, il proprio voto su argomenti di particolare importanza che tuttavia non giustifichino la convocazione di apoosita Assemblea Straordinaria.

Art. 25 Al Presidente della Sezione spetta la firma sociale. In sua assenza spetta al Vice Presidente. Al Segretario quale cassiere spetta la firma di tutte le pratiche amministrative.

Art. 26 Diritti e doveri del socio:

Art. 27 È facoltà del Consiglio Direttivo istituire "speciali commissioni" a tempo determinato o per tutta la durata di gestione, per compiti ritenuti indispensabili, ovvero atti a migliorare sotto qualsivoglia aspetto la promozione di particolari attività della Sezione; isituire ed assistere eventuali soci in dipensenza di controversie con terzi per l'installazione di impianti radioelettrici; verifiche a titolo peritale degli impianti stessi, su richiesta del socio interessato; assistenza tecnico legale che non impegni la comparizione in Giudizio a nessun titolo per controversie con enti burocratici, di tutela e vigilanza sulle radio diffusioni e per ogni altro imposto dalle necessità del momento. Nulla ` dovuto da perte del socio per le prestazioni richieste, salvo il rimborso spese per il viaggio la cui entità potrà essere fissata con apposito tariffario, nonché per spese vive a titolo oneroso per il socio.

Art. 28 Dalle prestazioni di cui sopra sono tassativamente escluse prestazioni richiedenti mano d'opera qualificata, sia agli impianti che agli apparati.

Art. 29 L'incarico di Manager, di membro a qualsiasi genere di commissione, di rappresentanza in sede provinciale, regionale e nazionale, non è da ritenersi incompatibile con qualsiasi carica o incarico in seno al Consiglio Direttivo.

Art. 30 Oltre a quanto stabilito nel secondo punto del precedente Art. 4, il socio ha diritto a ricevere il "Bollettino di Sezione". L'emanazione del Bollettino si intende periodica e comunque non superiore alla forma bimestrale. Se non registrato, detto Bollettino apparirà con la dicitura "Circolare destinata ai propri associati". In caso di registrazione presso la Cancelleria del Tribunale, viene osservata la legge sulla stampa vigente e pertanto oltre al direttore responsabile il Consiglio procederà alla nomina di un Comitato Redazionale. In ogni caso la collaborazione al periodico si intende gratuita ed estesa ad ogni socio. La responsabilità di quanto scritto e pubblicato fa capo all'autore. È facoltà del Direttore di rifiutarela pubblicazione di scritti, disegnim fotografie, o altro materiale ritenuto in contrasto con i fini per i quali la pubblicazione &egarve; destinata. Le spese di stampa, spedizione ed altre connesse fanno capo al bilancio finanziario. È ammessa la pubblicazione di inserti pubblicitari a pagamento e sono accettate contribuzioni straordinarie da parte di soci sostenitori.

Art. 31 Al fine di poter conseguire nel migliore modo gli scopi indicati nell'Art. 26, viene istituito il Collegio dei Probiviri. I compiti saranno quelli di dirimere eventuali divergenze tra i soci della Sezione o di intervenire qualora il comportamento di un socio, espresso sia di persona che utilizzando la radio, non rispetti l'"Ham Spirit" o lo Statuto A.R.I. o il regolamento di Sezione. Il Consiglio Direttivo entro 45 giorni dal suo insediamento provvederà a nominare il Collegio che serà composto da tre membri scelti dai soci della Sezione effettivi che abbiano compito i 30 anni di età e siano iscritti all'A.R.I. da almeni 5 anni; il più anziano dei tre membri sarà il Presidente. I Probiviri non possono ricoprire altri incarichi in Sezione per tutto il periodo del loro mandato. I Soci che accettano la nomina espletano l'incarico gratuitamente. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta dek Consiglio Direttivo o di almeno tre soci ed istruisce la vertenza con le modalità che riterrà più opportune. Il lodo probivirale deve sempre essere ispirato a fini conciliativi. È redatto in forma scritta e verrà consegnato entro 30 giorni dalla richiesta al Consiglio Direttivo che adotterà i provvedimenti che di volta in volta riterrà necessario.

Art. 32 Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli iscritti, annulla ogni altra regolamentazione precedente, dalla data della loro iscrizione per i nuovi iscritti e dalla data di approvazione per i soci attuali.


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